(massima n. 1)
L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione, a norma dell'art. 391 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del relativo ricorso.