(massima n. 1)
In tema di tutela delle lavoratrici madri, qualora l'attrice, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato sia cessato oltre 60 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria e che si trovi disoccupata all'inizio di tale periodo, abbia fatto valere il proprio diritto all'indennitą di disoccupazione, allegando il possesso dei requisiti (nella specie, quello contributivo) che legittimano il conseguimento di tale diritto (e quindi di quello all'indennitą di maternitą, in base all'art. 17, comma terzo, della legge 30 dicembre 1972, n. 1203, ora sostituito dall'art. 24 del d.lgs. 12 marzo 2001, n. 151), la mancata tempestiva contestazione in primo grado della sussistenza dei detti requisiti da parte dell'Ente erogatore ne determina la definitiva acquisizione sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., rendendone inammissibile la contestazione nelle successive fasi del processo.