(massima n. 1)
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c.) ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto ("contratto di massa" o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalitą di cui all'art. 1342 c.c. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che fosse impugnabile con l'appello, anziché con il ricorso per cassazione, una sentenza del giudice di pace, emessa anteriormente al D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa ed il convenuto aveva svolto domanda riconvenzionale di accertamento negativo senza limite di valore).