(massima n. 1)
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti gią compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non specificamente esaminate in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilitą. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso che il giudice di rinvio, cui era demandato l'accertamento in ordine al non avvenuto recapito dell'atto di intimazione del licenziamento, potesse estendere la propria indagine all'ammissibilitą dei presupposti del predetto accertamento).