(massima n. 1)
Non č ravvisabile un'efficacia riflessa del giudicato nel caso in cui un diritto sia fatto valere nei confronti di distinti soggetti sul presupposto che sia nel primo giudizio (conclusosi con il rigetto della domanda nel merito), che nel secondo, il soggetto da ultimo convenuto fosse quello effettivamente legittimato dal lato passivo, salvo che non vi sia stata - nell'intervallo di tempo tra i due giudizi - una modifica della normativa con indicazione, per lo stesso rapporto sostanziale, di un diverso legittimato passivo. (Nella specie, relativa ad una controversia concernente il diritto all'indennitā di accompagnamento proposta nei confronti dell'INPS e dell' Assessorato regionale alla sanitā, con riguardo ad un precedente identico giudizio proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e conclusosi con il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario, la S.C., sul rilievo che legittimato passivo alla stregua della normativa vigente all'epoca dei due giudizi era sempre l'INPS, ha escluso che il giudicato formatosi nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze spiegasse effetti nel giudizio promosso contro l'INPS).