(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, c.p.c., si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, c.p.c., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.).