(massima n. 1)
L'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte, chiamata a giudicare su un motivo di ricorso ex art. 112 c.p.c., della quale si censuri la valutazione del motivo di appello, in quanto espressa senza considerare le conclusioni contenute nell'atto di impugnazione, perché in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso.