(massima n. 1)
In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di cui all'art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., a tenore della quale il ricorrente č tenuto, a pena d'improcedibilitā, a depositare insieme al ricorso "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito.