(massima n. 1)
La domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria ed il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale č sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtł di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non č circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti. Ne consegue che, in sede di gravame, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, comporta la nullitą, rilevabile di ufficio in sede di legittimitą, dell'intero procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso.