(massima n. 1)
L'art. 327, primo comma, c.p.c. trova applicazione anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), tenuto conto che l'art. 202, primo comma, del testo unico sulle acque pubbliche, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, rinvia, per la proposizione di tale ricorso, alle norme del codice di procedura civile; ne consegue che il termine annuale previsto dalla citata disposizione del codice di rito decorre dalla pubblicazione della sentenza del TSAP, indipendentemente dalla notificazione, onde č inidonea a segnare un diverso "dies a quo" la successiva notifica della sentenza che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma dell'art. 183 del citato testo unico n. 1775 del 1933.