(massima n. 1)
Il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione è denunciabile in ogni tempo e, dunque, anche nel caso in cui una od entrambe le decisioni siano ancora impugnabili ovvero siano state già impugnate nel merito, necessitando che, unitamente al ricorso per cassazione che denunci il conflitto, sia depositata, a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c.), copia autentica dei provvedimenti che lo hanno determinato, in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione, con l'annullamento dell'una o dell'altra delle statuizioni in contrasto. Ne consegue che, nell'ipotesi di conflitto negativo, i provvedimenti che hanno determinato il conflitto stesso vanno individuati in quelli che hanno argomentato la declaratoria di difetto di giurisdizione, indipendentemente dalla relativa ed indiretta conferma derivante dalla decisione del giudice di secondo grado investito di questioni diverse da quella di giurisdizione. (Nella specie, le S.U. hanno individuato le sentenze originanti il conflitto negativo di giurisdizione in quelle del giudice ordinario e del giudice amministrativo che, in primo grado, avevano espressamente declinato la rispettiva giurisdizione, escludendo che, a tal riguardo, potesse rilevare la sopravvenuta sentenza di secondo grado del Consiglio di Stato, giacché questa non si era pronunciata sulla giurisdizione, ma soltanto sull'eccezione di giudicato formulata dall'appellante).