(massima n. 1)
Il litisconsorzio di diritto processuale - quale quello che si configura quando il convenuto abbia chiamato nel processo un terzo, non ai fini di un'eventuale rivalsa in ipotesi di soccombenza, ma per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilitą - non rende necessaria, nel giudizio di impugnazione vertente tra le parti originarie del procedimento, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del terzo chiamato in causa, ove non sia oggetto di censura il capo della decisione che abbia escluso la responsabilitą di quest'ultimo, perché in tal caso, essendosi formato il giudicato sul punto, il terzo non ha alcun interesse da tutelare in giudizio e, pertanto, non ricorre quell'esigenza di evitare possibili giudicati contraddittori dalla quale deriva la necessitą di integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili ai sensi del citato art. 331 c.p.c.