(massima n. 1)
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata; ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale - essendo intervenuta, nelle more del giudizio di impugnazione di una sentenza non definitiva, una transazione tra alcune delle parti in causa - aveva rifiutato di prendere in considerazione detta transazione, sostenendo che ogni questione al riguardo poteva essere proposta solo in sede di impugnazione della pronuncia non definitiva).