(massima n. 1)
In tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, l'art. 276, primo comma, c.p.c. - rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione" - va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali č stata compiuta l'ultima attivitā processuale (cioč la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullitā della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.