(massima n. 1)
Il regolamento necessario di competenza, di cui all'art. 42 c.p.c., proposto in regime di applicabilitą della riforma di cui al D.L.vo n. 40 del 2006, deve contenere, a pena di inammissibilitą, la formulazione del quesito di diritto, trovando tale soluzione conferma nell'art. 380 ter c.p.c., che prevede l'applicabilitą del procedimento ordinario per la decisione del regolamento di competenza solo ove il presidente della sezione non ritenga di provvedere ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., disposizione che, a sua volta, richiama l'art. 375, comma primo, n. 5, c.p.c. relativa all'ipotesi di difetto nei motivi dei requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c., con conseguente applicabilitą di detta ultima disposizione anche all'istanza di regolamento di competenza.