(massima n. 1)
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti della s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, succeduta alla Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud Est, poi affidate alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per il quadriennio 1997-2000, il diritto al computo delle ferie in conformità dell'accordo aziendale territoriale del 1971, applicato dal datore di lavoro sino al 1999 anche nella vigenza del CCNL del 1976, meno favorevole sul punto, affermando che tale prassi non poteva essere travolta da un provvedimento datoriale; la S.C. ha anche precisato che, non avendo la ricorrente dedotto che al momento del suo subentro nell'esercizio del servizio ferroviario, nel 2001, fosse stata modificata la disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro in atto, il trattamento conforme all'uso aziendale era rimasto inserito nei contratti individuali di lavoro ed aveva assunto, pertanto, efficacia obbligatoria anche nei suoi confronti).