(massima n. 1)
Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di pił soggetti corresponsabili di un fatto illecito dą luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietą passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilitą di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilitą degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialitą tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilitą dą luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile "di riflesso", che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto, mandato invece assolto, mentre la decadenza del danneggiato dall'impugnazione nei confronti del responsabile "di riflesso" non preclude l'impugnazione della sentenza nei confronti del responsabile originario. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'impugnazione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni cagionati da un pubblico dipendente, pronunciata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., anche nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro).