(massima n. 1)
Il decreto della corte d'appello, che abbia deciso sul reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non č impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese del procedimento, la quale, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito dipendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame viene emessa, riveste i caratteri della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.