(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il giudice di merito dichiari estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio, previa esclusione della necessitą di un'accettazione delle altre parti, per insussistenza di un loro interesse alla prosecuzione della causa, ha contenuto decisorio quanto alla sussistenza dei presupposti per l'estinzione; ne consegue che essa č impugnabile con l'appello, anche quando l'impugnazione investa soltanto le statuizioni sulle spese, mentre sfugge allo speciale regime di non impugnabilitą previsto dall'art. 306, quarto comma, c.p.c. per le ordinanze che si limitano a dichiarare l'estinzione del processo in assenza di contestazioni.