(massima n. 1)
Qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell'impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim", ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., indipendentemente dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica.