(massima n. 1)
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosģ compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalitą diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).