(massima n. 1)
In tema di dichiarazione di fallimento, il termine da assegnare al debitore perché compaia in camera di consiglio in sede di istruttoria non è rigidamente predeterminato e la sua congruità è affidata all'equo apprezzamento del giudice, dovendosi valutare la effettiva consapevolezza del debitore circa la questione oggetto del giudizio e la necessità di assicurargli una difesa adeguata. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a fallimento di agente di cambio, dichiarato dopo che al medesimo era stato comunicato l'avviso per l'udienza prefallimentare fissata per il giorno seguente, con comparizione effettiva del debitore assistito da legale, senza il rilievo di eccezioni o riserve sulla predetta brevità, né sollecitazioni specifiche ad un differimento dell'udienza a tutela del proprio diritto di difesa).