(massima n. 1)
In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno gią insorto, bensģ la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che in relazione ad azione risarcitoria proposta per contagio da virus dell'epatite C conseguente ad emotrasfusione con sangue infetto aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data della richiesta di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, senza attribuire rilievo ai successivi peggioramenti della malattia ).