(massima n. 1)
Quando il giudice di pace, risolvendo espressamente una questione insorta sulla regola di decisione (sotto il profilo della individuazione del valore della controversia o della qualificazione del contratto alla stregua dell'art. 1342 c.c.), afferma che la causa dev'essere decisa secondo equità e la decide, la regola di decisione della causa deve intendersi necessariamente corrispondente a tale affermazione, con conseguente nullità della sentenza ove detta regola sia stata erroneamente individuata, non potendo il giudice dell'impugnazione, quale esso sia, valutare se la decisione sia stata in concreto assunta secondo diritto, dovendo, bensì, disporre, in base alla disciplina propria del giudizio di impugnazione alla quale è tenuto a conformarsi, la rinnovazione della decisione sulla base di una motivazione in diritto se trattasi del giudice di appello ovvero, se si tratta della Corte di cassazione, pervenendosi alla cassazione con rinvio affinché il giudice di rinvio provveda alla rinnovazione della decisione secondo diritto, a meno che non ricorrano le condizioni per la decisione direttamente nel merito, nel qual caso sarà la stessa S.C. che procederà a tale rinnovazione.