(massima n. 1)
La notifica della impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione – in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, non essendovi più la prorogatio che si accompagna alla revoca senza la nomina di un nuovo difensore.