(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso contenente ricorso incidentale ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare inesistente anziché nulla – con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale – in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito.