(massima n. 1)
Il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrà concedere il termine nell'unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui può essere agevole produrre una copia. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto che la presunzione di esistenza e tempestività della procura, derivante dall'accettazione degli atti da parte della cancelleria, dovesse considerarsi superata in virtù della mancata apposizione della procura medesima sulla comparsa di costituzione ovvero sulla copia dell'appello notificata dalla controparte, accompagnata dall'assenza di una procura idonea al conferimento di poteri rappresentativi anche al giudizio di appello nell'atto di citazione allegato al fascicolo di primo grado).