(massima n. 1)
In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, nè è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'art. 371 bis c.p.c.).