(massima n. 1)
Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non č consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. (Nella specie, la S.C., pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la domanda formulata da alcuni messi comunali, volta ad ottenere il pagamento di un compenso per l'attivitā di notificazione di certificati elettorali, in occasione di varie consultazioni elettorali succedutesi nel tempo, hanno proceduto ad esaminare il motivo proposto con riguardo all'incompetenza funzionale del giudice di pace, escludendo, in applicazione del su esteso principio, la possibilitā di poter rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente alle attivitā di consegna anteriori al 1° luglio 1998).