(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione ad causam č affetto da nullitą, la quale č, peraltro, sanabile, con effetto ex tunc dal momento della costituzione in giudizio del soggetto passivamente legittimato, impedendo detta costituzione sempre e comunque l'inammissibilitą per tardivitą del gravame, anche se il controricorso risulti notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullitą della notifica del ricorso. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF, il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, tacitamente estromesso dal giudizio di appello a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti delle quali il giudizio era proseguito. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che la nullitą del ricorso era stata sanata dalla costituzione del soggetto legittimato passivamente ).