(massima n. 1)
È inammissibile la questione di giurisdizione proposta in sede di legittimità, qualora il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato su di essa, unitamente al merito, e tale statuizione sulla giurisdizione non abbia formato oggetto di impugnazione, determinando sul punto la formazione del giudicato interno. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione, rilevando che la statuizione espressa del T.A.R., sulla giurisdizione del giudice amministrativo, non aveva formato oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato).