(massima n. 1)
Sebbene nel giudizio di legittimitą sia di norma contraddittoria la contestuale denuncia, in un unico motivo, del vizio sia di omessa pronuncia che di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, tale contraddittorietą tuttavia viene meno (e con essa l'inammissibilitą del motivo di ricorso ) lą dove non possa ragionevolmente stabilirsi se la sentenza impugnata abbia o meno esaminato la censura mossa dalla parte, e di conseguenza non possa stabilirsi se l'abbia rigettata con una motivazione carente, ovvero l'abbia del tutto trascurata.