(massima n. 1)
L'art. 331 c.p.c., in virtł del quale il giudice deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio quando l'impugnazione della sentenza pronunciata in cause inscindibili o dipendenti non sia avvenuta nei confronti di tutte le parti, trova applicazione solo quando l'atto di impugnazione sia stato notificato soltanto ad alcuni dei litiganti. Tale norma invece non si applica quando la parte impugnante abbia correttamente individuato tutti i contraddittori, ma poi abbia eseguito nei loro confronti una notificazione nulla, inesistente, oppure della cui validitą non vi č prova agli atti. Pertanto, ove il ricorrente per cassazione ometta di depositare nei termini l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale, non potendosi applicare in via analogica l'art. 331 c.p.c. per difetto della eadem ratio ed alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., l'impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile, ferma restando la facoltą della parte interessata di invocare la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., previa la debita dimostrazione che l'omessa produzione del suddetto avviso di ricevimento non č dipesa da propria colpa.