(massima n. 1)
In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma terzo, ultimo inciso del codice di rito.