(massima n. 1)
In tema di notificazioni, la perentorietà del termine d'integrazione del contraddittorio, concesso ex art. 331 c.p.c., per provvedere, in fase d'impugnazione, alla notificazione al litisconsorte pretermesso, può essere prorogato in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma processuale solo in presenza di una situazione di forza maggiore certa ed obiettiva che ne abbia impedito l'osservanza. Non ricorre tale condizione quando la parte abbia negligentemente richiesto la notificazione all'ufficiale giudiziario solo due giorni prima della scadenza in quanto il termine concesso dal giudice svolge anche la funzione di consentire le indagini anagrafiche eventualmente necessarie e di rimediare ad eventuali errori del procedimento di notificazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto colpevole il comportamento della parte che aveva confidato in una indicazione anagrafica desunta da altro procedimento con la stessa parte svoltosi in epoca molto lontana ).