(massima n. 1)
Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, a tutela di interessi generali per la pubblica fede, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, c.p.c., non č necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, nč la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attivitā ritenuta opportuna; ciō esclude la nullitā della consulenza tecnica d'ufficio per assenza del P.M. all'udienza di conferimento dell'incarico e per la conseguente omissione della sua firma sul documento oggetto di querela.