(massima n. 1)
La querela di falso, giusta la previsione dell'art. 221 c.p.c., può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie né, infine, che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello.