(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro gli infortuni comprensiva dell'evento morte, quando il pagamento dell'indennizzo al beneficiario presupponga l'accertamento di fatti (nella specie, le cause della morte ) giā all'esame del giudice penale, č facoltā delle parti procrastinare consensualmente l'esigibilitā del diritto all'indennizzo sino alla definizione del processo penale, con la conseguenza che prima di tale momento non decorre la prescrizione del suddetto diritto.