(massima n. 1)
I vizi revocatori non possono essere denunciati nel giudizio di cassazione né, tantomeno, in quello di rinvio, che č un giudizio chiuso, limitato al solo riesame dei punti che la sentenza di appello non aveva esaminato o che la Corte di cassazione abbia indicato come meritevoli di nuova considerazione; ne consegue che l'errore di fatto o il dolo della parte, asseritamente tali da viziare la sentenza pronunciata dal giudice di rinvio, potranno essere fatti valere, sussistendone i presupposti, solo con lo strumento della revocazione avverso quest'ultima sentenza.