(massima n. 1)
Il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, non è applicabile nel caso in cui si verta in tema di obbligazione solidale passiva, perché questa non comporta sul piano processuale l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Infatti, nell'ipotesi di cause scindibili o comunque indipendenti, poiché all'interesse sostanziale di ciascuna parte corrisponde un interesse autonomo alla impugnazione, il termine per proporla non può essere unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza.