(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di sessanta giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione. L'introduzione normativa di siffatto spatium deliberandi in favore delle pubbliche amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata.