(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere mediante l'introduzione di domande nuove. Il suddetto principio, tuttavia, non risulta violato qualora in appello venga proposta in via subordinata, ed accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella avanzata con il ricorso di primo grado e riproposta in grado di appello. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda subordinata, avanzata solo in appello dall'INPGI, di limitare il risarcimento del danno conseguente ad illegittimitą di un provvedimento di sospensione cautelare del lavoratore, vittorioso in primo grado, esplicitando un contenuto gią insito nell'originaria richiesta di rigetto della domanda).