(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, č in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la notifica sia stata omessa, l'atto non č qualificabile come controricorso e la procura speciale, rilasciata in calce od in margine allo stesso, non č valida, dovendosi ritenere priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo č limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., e al quale, pertanto, resta preclusa la partecipazione alla discussione del ricorso.