(massima n. 1)
L'interpretazione del giudicato esterno va condotta alla stregua dell'esegesi delle norme, essendo pertanto sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato stesso con cognizione piena, che si estende al riesame, alla valutazione ed all'interpretazione degli atti processuali, richiedendosi però - affinché possa ascriversi rilevanza espansiva al giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una medesima situazione giuridica - la presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.