(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilitā di verificare la regolaritā dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento č legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneitā della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo.