(massima n. 1)
Sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso in cui venga contestato da un terzo l'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare da parte dell'altro coniuge, perfezionatasi dopo l'entrata in vigore del nuovo regime giuridico del diritto di famiglia, rilevando ai fini dell'applicabilitą del regime della comunione legale soltanto la data di acquisto della proprietą per usucapione e non la precedente perdita del possesso da parte del precedente proprietario.