(massima n. 1)
Ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria di diverso tribunale attinendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all'interno dello stesso ordine pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed è perciò qualificabile come regolamento di competenza ; lo stesso è peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza.