(massima n. 1)
La soccombenza, costituendo un'applicazione del principio di causalitā, per il quale non č esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessitā del processo, prescinde dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi. (Nella specie dichiarando d'ufficio inammissibile l'appello perché proposto oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.).