(massima n. 2)
Il deposito, unitamente al ricorso (anche incidentale) per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata, è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso contro una sentenza non definitiva, ancorché l'art. 369, n. 2, cod. proc. civ. non consideri espressamente tale ipotesi, onde, nel caso in cui il ricorrente abbia impugnato sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, depositando solo la copia autentica di quest'ultima, ma muovendo censure anche riguardo alla prima, il ricorso va, limitatamente a questa, dichiarato improcedibile.