(massima n. 1)
Il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione di una copia informe del ricorso, anziché, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., dell'originale, non determina improcedibilità del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all'originale della copia ; in tal caso, infatti, viene soddisfatta la finalità, perseguita dalla suddetta norma, di radicare, con il deposito del ricorso, il procedimento di impugnazione, e di consentire alla S.C. la preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, sulla regolarità della costituzione del contraddittorio, nonché sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto procedibile il ricorso giacché l'unica difformità fra la relativa copia e l'originale era rappresentata dal fatto che la copia non recava la procura, sicché si trattava di difformità la quale, afferendo ad un atto diverso dal ricorso e materialmente inserito nello stesso documento che conteneva il ricorso medesimo, non determinava alcun dubbio di conformità della copia all'originale ).